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Editoriale del Presidente di ANFoPe

Editoriale del Presidente di ANFoPe

Presidente di A.N.Fo.Pe Dr. Roberto Messana

Palermo 28/12/20

“Quando l’informazione (ERRATA) diventa spunto di riflessione, approfondimento e formazione”

A Natale, uno dei giochi preferiti è sicuramente la tombola, che rappresenta, più che altro, un’ occasione di incontro e di coesione attraverso un semplice gioco di sorte numerico.
Proviamo allora a giocare con i numeri presenti nelle disposizioni della legge n. 354 e cerchiamo di capire se quelle stesse cifre possono essere riferibili ad istituti diversi (comportandosi come veri e propri anagrammi) o se, al contrario, le loro diverse combinazioni diano sempre il medesimo risultato.
È proprio questo che si evince dall’ affermazione, a dir poco discutibile, del noto conduttore Massimo Giletti che, rivolgendosi a Francesco Basentini, ormai ex capo del DAP, lo ha accusato di aver alleggerito il regime ex art. 41 bis o.p. a Pasquale Zagaria, concedendogli il regime ex art 14 bis.
Le due norme presentano le stesse cifre numeriche, 4 e 1, che si combinano diversamente dando vita a due istituti completamente diversi, per collocazione topografica, per finalità, ratio e struttura operativa. Ma l’affermazione sottintende una fungibilità tra i due istituti , come se uno potesse essere il presupposto dell’altro, l ‘antecedente o corrispettivo dell’altra misura, o ancora come se il passaggio dall’una all’altra possa essere assimilata ad una progressione o inversione sempre all’interno della stessa linea trattamentale.
Ecco, alla luce del sempre crescente ricorso (soprattutto mediatico) nonché inflazionato ed errato della locuzione 41 bis, urge chiarire la portata e la genesi normativa dell’istituto sotteso alla sua disposizione, e si è scelto di farlo nell’alveo del paragone del discrimen con l’art 14 bis o.p., approfittando proprio della constatazione avanzata in tv.
Spesso infatti un’ analisi unitaria di un concetto, di un istituto, non rendono spiegazioni esaustive quanto quelle scaturenti da un paragone, da un doppio binario di valutazione che sia capace di tracciare le peculiarità insite nelle differenze rispetto ad un termine di giudizio.
Prendendo le due norme, la prima assonanza che risiede nei due istituti e dalla quale verranno evidenziate le differenze è il riferimento al concetto di regime, il quale incide sulla vita quotidiana del detenuto, imponendo allo stesso differenziazioni rispetto al tradizionale regime penitenziario.
La prima distonia si rinviene in materia di autorizzazioni: il regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis viene disposto con provvedimento motivato dall’amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina; quello ex art 41 bis, al contrario , rientra nella competenza del Ministro della Giustizia.
Da ciò è facile dedurre come il secondo richieda l’intervento di “alte cariche dello Stato”, a differenza del primo, la cui disposizione tende a risolversi “internamente” all’istituto penitenziario, tutt’al più compulsando il giudice procedente nel caso di detenuti non definitivi.
La diversità trae origine dalla stessa ratio giustificatrice dei due regimi, essendo predisponibile il regime di sorveglianza particolare nei confronti de “i condannati, gli internati e gli imputati che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti, che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti”; il regime ex art 41 bis “ quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”.

Nelle due disposizioni si usano i medesimi termini, ordine e sicurezza, in una riportandoli in un ambito ristretto ( quello del singolo istituto penitenziario), nell’altra traslandoli addirittura sul piano pubblico.
Ancora, mentre il regime di sorveglianza particolare dispone un’alterazione delle normali regole di trattamento penitenziario ( la norma parla di “restrizioni strettamente necessarie”) non potendo tra l ‘altro incidere su alcuni elementi ( come ad esempio la lettura di libri e periodici) , il regime ex art 41 bis rappresenta una vera e propria sospensione delle regole di trattamento, al fine di recidere collegamenti con l’esterno, che, normalmente, vengono assunti come strumento di rieducazione e di reinserimento nella società.
La necessità di assicurare una tutela e un’ attenzione maggiore nei confronti dei soggetti ristretti al 41 bis si evince anche sul piano della fisionomia strutturale della disposizione di riferimento, che, a differenza dell’art 14 bis che non elenca esplicitamente le misure applicabili in regime di sorveglianza particolare, propone un’esaustiva e completa enucleazione di tutti gli elementi che caratterizzano l’istituto, quali, a titolo esemplificativo, i colloqui, le persone ammesse e i locali in cui questi devono svolgersi, i contatti telefonici e la corrispondenza.
La breve analisi appena condotta si propone sì di fornire chiarimenti in merito a “temi caldi” del settore penitenziario, ma soprattutto di promuovere un’ analisi critica degli istituti, basata sul paragone e sul ragionamento logico deduttivo. La norma è il faro principale a cui curiosi, studiosi, operatori del settore devono affidarsi, ma questa va contestualizzata, parafrasata, scrutinata, scissa nelle sue componenti fondamentali che hanno sì valore isolatamente presi, ma acquistano maggior pregio e chiarezza se collegati ad altre disposizioni.
La norma non è lettera morta, ma vive continuamente proprio grazie alla sua connessione e interazione con le altre.

Alla prossima settimana! 

ANFoPe http://www.formazionepenitenziaria.it
“ARES Group”
Il Fondatore e
Presidente Nazionale
Dr. Roberto Messana

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